Decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
(G.U. n. 114, 18 maggio 2006, Serie Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della
Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 11 febbraio 2005,
n. 15 e in particolare l'articolo
23; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; Visto il decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005; Acquisito il parere della Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26
gennaio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio
2006; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente
regolamento:
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a
quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata:
«legge».
2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per
l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni
interessate, entro il termine di cui all'articolo 14,
comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della
legge. Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque
abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
richiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai
documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della
richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione,
di cui all'articolo 22,
comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente
a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica
amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine
di soddisfare le richieste di accesso. Art. 3.
Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la
pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale
forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati
tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma
2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di
cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 4. Richiesta di accesso di portatori
di interessi pubblici o diffusi
1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di
cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di
interessi diffusi o collettivi. Art. 5. Accesso
informale
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non
risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può
essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,
all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo
del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse
connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e,
ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è
accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie,
esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità
idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione,
è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile
del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22,
comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il
tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto
del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati,
invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Art. 6. Procedimento di accesso
formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o
sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita
l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio
rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa
da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla
stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale
trasmissione è data comunicazione all'interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le
disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di
trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25,
comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta
all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi
disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta,
l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al
richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro
mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del
procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta
corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il
funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto
all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
Art. 7. Accoglimento della richiesta e
modalità di accesso
1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi,
nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici
giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento
comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso
richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o di regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato
nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono
essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque
alterati in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da
persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra
persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi
registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata
subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi
dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle
singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono
essere autenticate. Art. 8. Contenuto minimo degli
atti delle singole amministrazioni
1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma
2, riguardano in particolare:
a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso,
preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b) le categorie di documenti di interesse generale da
pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad
assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti,
anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di
consultazione;
c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere
per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta
richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze;
d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti
informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione,
la perdita accidentale, nonché la divulgazione non autorizzata. In
tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate
sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente.
Art. 9. Non accoglimento della
richiesta
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso
richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del
procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa
vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della
legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere
accolta così come proposta.
2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente
per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24,
comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze
dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti,
in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon
andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica
la durata. Art. 10. Disciplina dei casi di
esclusione
1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il
regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della
legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24,
comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma
2. Art. 11. Commissione per l'accesso
1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del
principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la
Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della
legge:
a) esprime pareri per finalità di coordinamento
dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di
accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli
atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli
attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per
l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24,
comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di
normative comunque attinenti al diritto di accesso.
3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli
atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti
dall'articolo 24,
comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della
legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l'accesso i
suddetti atti e ogni loro successiva modificazione. Art. 12. Tutela amministrativa dinanzi la
Commissione per l'accesso
1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte
dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso
ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il
ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono
l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può
essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con
le modalità di cui all'articolo 3, è
presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del
provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla
richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta
comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le
loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
a) le generalità del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno
pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della
Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di
impugnazione di silenzio rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata
con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati,
ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di
accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di
controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento,
notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di
almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla
presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2.
Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui
venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati
personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente
tali termini, il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La
Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto
non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22,
comma 1, lettera b), della legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti
di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del
ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e
quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove
determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il
documento.
9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al
soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso
termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che
ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale
provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25,
comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in
quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25,
comma 4, della legge. Art. 13. Accesso per via
telematica
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22,
comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso
possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio
delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, dagli articoli 4 e
5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Art. 14. Disposizioni transitorie e
finali
1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal
comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
soggetti indicati nell'articolo 23 della
legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative
disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può
essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché
in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli
altri atti emanati in base ad esso.
2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma
2, l'articolo 7, commi
3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in
quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
il diritto all'accesso che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto
dall'articolo 22,
comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle
restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti
in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore,
ferma restando la potestà di adottare, nell'ambito delle rispettive
competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie
per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle
prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.
3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto
d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via
telematica. Art. 15. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogati gli articoli da 1 a
7 e 9 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E'
altresì abrogato l'articolo 8 di detto decreto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 24,
comma 6, della legge.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |