Sgombero neve e ghiaccio - Richiamo del Regolamento Comunale di Polizia Urbana
Pubblicato il 29 dicembre 2020 • Emergenza , Polizia Locale
In conseguenza delle abbondanti nevicate e in previsione di possibili gelate, si invitano i proprietari o conduttori di edifici e gli Amministratori di Condominio ad attivarsi, affinché siano resi agibili e sgomberati dalla neve i marciapiedi e tutti gli spazi antistanti gli stabili amministrati.
Quanto sopra ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana che testualmente si riporta :
“Art. 29 : sgombero neve
1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, al fine di tutelare la incolumità delle persone, hanno l’obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio - o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo - i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti gli edifici ed i negozi per tutta la lunghezza dei loro stabili od esercizi e per una fascia non inferiore a cm. 120.
2. Gli stessi, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose, devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento su suolo pubblico oltre il filo delle gronde, balconi, terrazzi od altre sporgenze.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.“
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione.