Esenzione Pagamento Canone Unico per le attività di ristorazione e di commercio su Aree Pubbliche sino al 31 dicembre 2021
Pubblicato il 29 giugno 2021 • Tributi
Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art. 30) prevede che, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del canone unico.
Il beneficio fiscale riguarda:
- Le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad es.: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione);
- Le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.
Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, l’Amministrazione comunale ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal pagamento del Canone unico per:
- Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 % del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- Attività di commercio su aree pubbliche (mercati).