La Lombardia fra le Regioni in ‘zona rossa’ dal 6 novembre per almeno 15 giorni
Pubblicato il 5 novembre 2020 • Salute
MISURE VALIDE IN LOMBARDIA
L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le Regioni in ‘zona rossa’
Le misure saranno valide a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni a partire da tale data.
- vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
- chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
- ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, alle seguenti consizioni :
- E’ consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali . E’ severamente vietato consumare bevande e prodotti da asporto nelle immediate vicinanze del bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie;
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Si raccomanda ai clienti di effettuare l’ordinazione on-line o telefonicamente, in modo da garantire che il ritiro dei prodotti ordinati avvenga per appuntamenti dilazionati nel tempo, in modo tale da evitare assembramenti all’esterno dei locali;
L’accesso ai locali, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14 o disabili;
I clienti che entrano nei locali, nelle modalità indicate dall’esercente, che deve garantire il rispetto delle norme vigenti, vi permangono il tempo strettamente necessario al pagamento ed al ritiro della merce;
Non è consentito ai clienti l’utilizzo dei bagni;
Coloro che si trovano in attesa o all’interno dei locali dovranno osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
I clienti che accedono ai locali devono indossare, oltre ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche i guanti “usa e getta” forniti dall’operatore economico;
E’ fatto divieto consumare i prodotti sia all’interno che all’esterno dei locali, nonché sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
- sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
- didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
- Tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
- Sospesa le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Il Ministro della Salute, sulla base dei dati epidemiologici, verifica la situazione relativa a ciascuna regione con frequenza almeno settimanale e provvede all’aggiornamento delle misure. Dal momento in cui diventano efficaci, tali disposizioni rimangono in vigore per almeno 15 giorni.
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