Sgombero neve e ghiaccio - Richiamo del Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Pubblicato il 29 dicembre 2020 • Emergenza , Polizia Locale

In conseguenza delle abbondanti nevicate e in previsione di possibili gelate, si invitano i proprietari o conduttori di edifici e gli Amministratori di Condominio ad attivarsi, affinché siano resi agibili e sgomberati dalla neve i marciapiedi e tutti gli spazi antistanti gli stabili amministrati.

Quanto sopra ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana che testualmente si riporta :

Art. 29 : sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, al fine di tutelare la incolumità delle persone, hanno l’obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio - o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo - i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti gli edifici ed i negozi per tutta la lunghezza dei loro stabili od esercizi e per una fascia non inferiore a cm. 120.

2. Gli stessi, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose, devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze nonchè tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento su suolo pubblico oltre il filo delle gronde, balconi, terrazzi od altre sporgenze.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8. Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.“

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione.


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