Attività Artigianali

Ultima modifica 26 febbraio 2019

Attività artigianali

Per attività artigianali si intendono:

servizi alla persona: acconciatori, estetisti, massaggiatori e attività del benessere, etc.;

attività in campo alimentare: gelaterie, rosticcerie, kebab, gastronomie, etc.;

attività in campo non alimentare: fabbri, falegnami, fotografi, orafi, vetrai, sarti, etc..

Sono attività artigianali tutte quelle attività svolte da imprenditori artigiani.

Per imprenditore artigiano si intende colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L’impresa artigiana può essere avviata anche in forma societaria: come società in nome collettivo, cooperativa, società in accomandita semplice o a responsabilità limitata, anche con socio unico a condizione che:

  • il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
  • in presenza di più di due soci (accomandatari per le s.a.s.), la maggioranza svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
  • in presenza di due soci (accomandatari per le s.a.s.), almeno uno svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

 

Le categorie di imprese artigiane sono definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività (quali acconciatori, estetisti, installatori di impianti, autoriparatori, autotrasportatori) che richiedono una specifica preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia dei clienti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente. Per lo svolgimento di tali attività occorrono determinate certificazioni rilasciate dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato sulla base del possesso dei requisiti da parte del richiedente.