Bonifiche

Ultima modifica 18 aprile 2024

Un sito è “contaminato” quando le concentrazioni dei contaminanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo, materiali di riporto, acque sotterranee) sono tali da determinare un rischio sanitario-ambientale non accettabile per la destinazione d’uso dello stesso.

Tali siti richiedono azioni finalizzate all’eliminazione, nelle matrici ambientali coinvolte, delle fonti inquinanti e/o la riduzione della concentrazione degli stessi entro i valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dalla normativa per le diverse destinazioni d’uso del sito, oppure entro valori di Concentrazione Soglia di Rischio sito specifici (CSR), calcolati mediante procedure di Analisi di Rischio.

Fino a quando un sito non è “bonificato” è soggetto a limitazioni d’uso tali da garantire la salute dei fruitori in funzione della specifica destinazione d’uso.

La normativa di riferimento è il D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.

PROCEDIMENTO DI BONIFICA

Semplificando, un procedimento di bonifica consiste nelle seguenti fasi:

1.  comunicazione iniziale da effettuare agli enti di competenza, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;

2.  definizione delle caratteristiche del sito e della distribuzione della contaminazione.

3. predisposizione del Piano di Caratterizzazione qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC,

4.  svolgimento delle attività di campo in contraddittorio con ARPA ed esecuzione delle analisi di laboratorio;

5. redazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabile per quel sito specifico:

a.      nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude;

b.      nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica prosegue;

6.  redazione del Progetto Operativo di Bonifica, approvato da parte dell’autorità competente (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comune);

7.   collaudo degli interventi di bonifica, da parte di ARPA, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti: i risultati dei collaudi sono riportati in una specifica Relazione Tecnica, a seguito della quale Città Metropolitana/Ente di Area Vasta provvede a certificare l’avvenuta bonifica.


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