MISURE PERMANENTI e MISURE TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Ultima modifica 9 ottobre 2019

 

LIMITAZIONI PERMANENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Per migliorare la qualità dell’aria, Regione Lombardia ha adottato i consueti provvedimenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera che limitano la circolazione dei mezzi inquinanti.

Il Comune di Cormano rientra tra i Comuni di fascia A e, pertanto, le misure permanenti di limitazione della circolazione riguardano il divieto di circolazione per i seguenti veicoli:

  • autoveicoli benzina Euro 0, diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 diesel da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 (esclusi i festivi infrasettimanali), dal 1 gennaio al 31 dicembre;
  • I motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, dal 1 gennaio al 31 dicembre dalle 0.00 alle 24.00;
  • I motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 (dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi infrasettimanali).

Da ottobre parte anche, in via sperimentale, il progetto MOVE-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), di Regione Lombardia che permette a chi fa un uso limitato dei veicoli inquinanti (euro 0 benzina ed euro 0,1,2 e 3 diesel) di circolare senza blocchi orari o giornalieri rispettando un tetto massimo di percorrenza chilometrica annuale.

I proprietari di questi veicoli potranno installare una scatola nera, che monitora i chilometri percorsi. Le limitazioni alla circolazione, a questo punto, non scatteranno più in funzione dell’orario e del giorno settimanale, ma solo a seguito dell’esaurimento del chilometraggio permesso a ciascuna tipologia di veicolo.

STRADE ESCLUSE DAL BLOCCO.

Il fermo della circolazione non si applica:

  • alle autostrade;
  • alle strade di interesse regionale (MI-Meda e SP 46 Rho-Monza);
  • ai tratti di collegamento tra autostrade e strade di interesse regionale, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.

In territorio di Cormano, al fine di consentire l'accesso alle autostrade, alla ex SS 35 dei Giovi - Mi/Meda, nonché ai parcheggi in corrispondenza delle fermate dei mezzi pubblici (MM3 Comasina) o delle stazioni ferroviarie (Stazione FNM Cormano/Cusano) il divieto di circolazione non si applica anche sulle seguenti strade:

  1. Parcheggio FNM (Via Sauro/Rodari e Battisti/Colombo);
  2. Parcheggio Centro Sportivo (Via Europa);
  3. Via Dei Giovi, Via Filzi, Via Nenni, Via Fermi (tratto tra via Nenni e l'ingresso della Milano-Meda);
  4. Via Cadorna (tratto da via Valassina a via Brodolini), Via Brodolini e Viale Borromeo (SP199).

Le misure di limitazione alla circolazione sono direttamente operanti su tutto il territorio regionale e non necessitano di provvedimento sindacale.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dagli organi di Polizia Stradale. La sanzione prevista per l’inosservanza varia da 75 euro a 450 euro (art. 27 Legge Regionale 24/06).

ALTRI DIVIETI PER CAMINETTI E STUFE A LEGNA

Le misure per il miglioramento della qualità dell'aria contemplano anche altri provvedimenti riguardanti i generatori di calore a biomassa legnosa che, se bruciata senza adeguati sistemi di controllo delle emissioni di polveri, provoca un peggioramento delle emissioni nell'aria.
Sono previsti, pertanto:
dal 1 ottobre 2018:
•    divieto di installazione di generatori di calore di classe inferiore a 3 stelle, come da classificazione del D.M. Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
•    divieto di utilizzo di generatori di calore di classe inferiore a 2 stelle
•    obbligo di utilizzo di pellet di qualità, nei generatori a pellet di potenza termica inferiore a 35kW, che sia certificato di classe A1 ai sensi della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato
dal 1 gennaio 2020:
•    divieto di installazione di generatori di calore di classe inferiore a 4 stelle
•    divieto di utilizzo di generatori di calore di classe inferiore a 3 stelle
Dal 1 ottobre al 31 marzo è vietato bruciare all'aperto materiali di origine vegetale ed è proibito climatizzare:
•    cantine, ripostigli,
•    box, garage, depositi e le scale, primarie e secondarie, che li collegano all'abitazione.

 


LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono adottare, a titolo di adesione volontaria, le misure temporanne previste dalla DGR 7095/201 che fissa le limitazioni di carattere temporaneo da applicare nel semestre invernale dal 01 ottobre al 31 marzo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello)..

Il Comune di Cormano, pur non essendo obbligato in quanto comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, ha deliberato di aderire al protocollo di cui alla D.G.R. n. 7095/2017.

Le misure temporanee di primo o secondo livello saranno applicate rispettivamente dopo quattro o dieci giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero, 50 microgrammi per metro cubo, del PM10.
Queste misure estendono il divieto di circolazione alle autovetture diesel private Euro 4 e ai veicoli commerciali diesel fino alla classe Euro 3.

Due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì Arpa verificherà i valori di concentrazione di PM10 e, in caso di superamento, comunicherà la necessità di applicare le misure temporanee già dal giorno successivo.

MISURE TEMPORANEE DI 1° LIVELLO: (IN VIGORE solo in caso di SUPERAMENTO PER 4 GG CONSECUTIVI DEL VALORE DI 50 MICROG/M3 DI PM10)

Oltre alle misure permanenti è in vigore anche il divieto di circolazione tutti i giorni (anche sabato, domenica e festivi) ai seguenti veicoli:

  • autovetture diesel private fino alla classe Euro 4 dalle 8.30 alle 18.30
  • veicoli commerciali diesel fino alla classe Euro 3 dalle 8.30 alle 12.30

Altri divieti, per stufe e caminetti:

  • di utilizzo di camini aperti e camini chiusi e stufe con classe emissiva inferiore alle 3 stelle (se in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) in base alla classificazione ambientale definita dal D.M. Ambiente n. 186 del 07/11/2017. Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore. 
  • di combustioni all’aperto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…)
  • per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso
  • di spandimento dei liquami zootecnici

Riduzione della temperatura a 19° (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni ed esercizi commerciali.

MISURE TEMPORANEE DI 2° LIVELLO: (IN VIGORE solo in caso di SUPERAMENTO PER 10 GG CONSECUTIVI DEL VALORE DI 50 MICROG/M3 DI PM10)

Oltre alle misure permanenti e a quelle di primo livello è in vigore anche il divieto di circolazione ai seguenti veicoli:

  • veicoli commerciali diesel fino alla classe Euro 3 dalle 8.30 alle 18.30
  • veicoli commerciali diesel fino alla classe Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30

Altri divieti:

  • di utilizzo di camini aperti e camini chiusi e stufe con classe emissiva inferiore alle 4 stelle (se in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) in base alla classificazione ambientale definita dal D.M. Ambiente n. 186 del 07/11/2017. Il valore di rendimento energetico posseduto dall’apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

 

Anche per le limitazioni temporanee, il divieto di circolazione non si applica sulle seguenti strade:

  1. Parcheggio FNM (Via Sauro/Rodari e Battisti/Colombo);
  2. Parcheggio Centro Sportivo (Via Europa);
  3. Via Dei Giovi, Via Filzi, Via Nenni, Via Fermi (tratto tra via Nenni e l'ingresso della Milano-Meda);
  4. Via Cadorna (tratto da via Valassina a via Brodolini), Via Brodolini e Viale Borromeo (SP199).

Le misure di limitazione alla circolazione sono assunte con ordinanza sindacale (vedi ordinanza).

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dagli organi di Polizia Stradale. La sanzione prevista per l’inosservanza varia da 75 euro a 450 euro (art. 27 Legge Regionale 24/06).


Su Regione Lombardia.limitazioni e Regione.Lombardia.aria tutte le info in merito a :

  • Esclusioni dal fermo della circolazione:
  • Veicoli derogati dal fermo della circolazione
  • Sospensione del provvedimento
  • Controlli e sanzioni
  • Progetto Move-in
  • Misure relative all'utilizzo di biomassa legnosa

 

Fac move-in
23-06-2021

Allegato formato pdf

infografica limitazioni
23-06-2021

Allegato formato pdf

deroghe dalle limitazioni alla circolazione
23-06-2021

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veicoli esclusi dal fermo
23-06-2021

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grafico limitazioni temporanee 2° livello
23-06-2021

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grafico limitazioni temporanee di 1° livello
23-06-2021

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grafico limitazioni stufe e camini
23-06-2021

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