CESSIONE DI FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

Ultima modifica 9 maggio 2018

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

La comunicazione  (se dovuta) deve essere effettuata da colui che vende, affitta od ospita altra persona in un immobile (es. appartamento, capannone, box, ecc.) di sua proprietà.

Il modello, reperibile presso le rivendite di stampati per ufficio, deve riportare gli estremi anagrafici del cedente, del cessionario nonché tutti i dati relativi al fabbricato.

In caso di società devono essere trascritti i dati della persona fisica, rappresentante legale della ditta.

Se la comunicazione riguarda cittadini extra-comunitari, si richiede fotocopia del documento di identità del dichiarante e fotocopia del passaporto e del permesso di soggiorno del cessionario. 

CONSEGNA : in triplice copia

DOVE: front-office del Comando di  POLIZIA LOCALE ; in alternativa la comunicazione può essere spedita al Comune a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione.

QUANDO: entro 48 ore dalla data della cessione. Se il termine di 48 ore cade in una giornata festiva, esso  è prorogato alla prima giornata non festiva utile.

La DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

DIFFERENZA TRA CESSIONE FABBRICATO E COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'

La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide".


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