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Carta d'identità cartacea, arrivano i chiarimenti - proroga fino al 31 gennaio 2027 per servizi essenziali

CIE obbligatoria dal 3 agosto: cosa cambia (e cosa no) - niente panico per contratti in essere, pensioni e servizi sanitari, vige lo stop all'utilizzo della cartacea per l'espatrio e la stipula di nuovi contratti.

Data :

6 luglio 2026

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Carta d'identità cartacea, arrivano i chiarimenti - proroga fino al 31 gennaio 2027 per servizi essenziali
Municipium

Descrizione

Condividiamo la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri con oggetto: Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”.

Come noto, il Regolamento (UE) 2025/1208 dispone, a decorrere dal 3 agosto 2026, la cessazione della validità delle carte di identità cartacee, a prescindere dalla data di naturale scadenza ivi indicata. Da alcuni mesi, proprio in vista dell’approssimarsi del termine indicato dal citato Regolamento, il Ministero dell’interno, l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ed i Comuni hanno impresso un notevole impulso a tutte le attività finalizzate alla progressiva e tempestiva emissione delle carte d’identità digitali (CIE), sia per la sostituzione di quelle cartacee ancora in uso, sia per il rinnovo di quelle in scadenza, sia, ancora, per la prima emissione a favore di quei cittadini (invero numerosi) che ancora oggi ne sono completamente sprovvisti.

Risulta che - atteso l’approssimarsi del termine del 3 agosto - alcuni concessionari di pubblici servizi, gestori di identità digitali (SPID) o di servizi di posta elettronica certificata, nonché alcuni istituti bancari e finanziari, abbiano avvisato i propri utenti che, a partire dalla predetta data, sarebbe stato indispensabile, ai fini della regolare prosecuzione del servizio, procedere alla sostituzione del documento cartaceo eventualmente associato al rapporto contrattuale con altro avente validità legale (ovvero la carta d’identità elettronica o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente).

Proprio al fine di evitare la predetta interruzione dei servizi resi ai cittadini e di non aggravare inutilmente il lavoro degli uffici comunali a causa di un immotivato numero di richieste da parte degli utenti, l’articolo 11, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha stabilito, al comma 1, che “…In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale…”.

In sintesi, nelle ipotesi sopra citate, in relazione alle quali la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle Vparti contraenti, non è necessario - ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale - procedere alla sostituzione del documento. 

La disposizione, infatti, stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità.

A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD. 

Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.

Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio. 

Il comma 2, a ben vedere, a differenza delle fattispecie declinate al comma 1, involve tutta una serie di ipotesi con riferimento alle quali il cittadino deve essere di volta in volta identificato. L’esigenza sottesa alla disposizione, che ovviamente è specifica ed ha natura eccezionale, può estendersi senz’altro, in questa fase, alla necessità di effettuare il riconoscimento ai fini, come sopra detto, dell’esercizio di diritti costituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi. In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l’esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta di identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

In sostanza, mentre il comma 1 si riferisce a rapporti contrattuali già in essere che non necessitano di procedere a nuova identificazione per ogni attività connessa al rapporto obbligatorio in essere, il comma 2 ha quale presupposto di utilizzo della carta di identità cartacea, l’esercizio di singole attività, anche non direttamente collegate all’esistenza di un rapporto contrattuale con il soggetto richiedente l’identificazione.Il principio della utilizzabilità di un documento non più in corso di validità, d’altra parte, non è estraneo all’ordinamento vigente che, in materia elettorale, ad esempio, consente l’identificazione dell’elettore in possesso di una carta d’identità scaduta purché idonea ad “assicurare la precisa identificazione del votante” (art. 57 del d.P.R. n. 361/1957). Peraltro, trattandosi di carte d’identità che, al momento del rilascio, riportavano una scadenza successiva a quella indicata dal cennato regolamento europeo, le stesse possono essere ritenute idonee ad assicurare l’identificazione del titolare, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

Il documento d’identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto p.v. Si ritiene utile, infine, rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000, da altri documenti (la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) alcuni dei quali ancora rilasciati in formato cartaceo, oltre ovviamente al passaporto che è anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio. 

 

IN SINTESI:

Dal 3 agosto 2026 il Regolamento UE 2025/1208 fa cessare la validità delle carte d'identità cartacee, indipendentemente dalla loro scadenza naturale, per favorire il passaggio alla CIE (carta d'identità elettronica).

Comma 1 – rapporti contrattuali già in essereSe una carta d'identità cartacea è stata usata per identificarsi al momento della stipula di un contratto (pubblico o privato) entro il 3 agosto 2026, quel documento resta valido ai fini di quel rapporto contrattuale fino alla sua scadenza naturale. Quindi non serve sostituirlo per continuare a usare servizi già attivati (es. SPID, home banking, PEC) legati a quel documento.

Dal 3 agosto in poi, però, la carta cartacea non potrà più essere usata per attivare nuove identità digitali o stipulare nuovi contratti.

Comma 2 – identificazione "spot" per diritti/servizi essenzialiFino al 31 gennaio 2027, in attesa del rilascio della CIE, la carta cartacea non ancora scaduta può ancora essere usata per identificarsi in situazioni specifiche legate a diritti costituzionali o servizi essenziali: prestazioni sanitarie/previdenziali/assicurative, ritiro corrispondenza, notifiche giudiziarie, esenzioni ticket ASL, operazioni bancarie/postali (inclusa pensione), rapporti con la PA (anche consolati esteri), ecc. Questo vale solo sul territorio nazionale (e presso rappresentanze diplomatico-consolari), non per l'espatrio oltre il 3 agosto.

La circolare chiarisce che la perdita di validità della carta cartacea non travolge automaticamente i rapporti contrattuali già esistenti, e concede una finestra transitoria (fino a fine gennaio 2027) per l'uso della carta cartacea ai fini identificativi in casi essenziali, in attesa che tutti i cittadini ottengano la CIE.

Il Comune ricorda comunque di prenotare per tempo il rilascio della Carta d'Identità Elettronica

Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2026, 16:12

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